Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Istituto, determinato in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Le somme di cui al comma 1 sono versate direttamente al bilancio dell'Istituto.
      4. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione dell'Istituto sono soggetti al controllo della Corte dei conti.
      5. L'Istituto può avvalersi, per l'attuazione di programmi di ricerca o progetti specifici, anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali nonché da associazioni, organizzazioni, fondazioni e da altri soggetti privati, anche stranieri.
      6. L'Istituto può ricevere donazioni e lasciti.